Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – aggiornamento FAQ

La Spezia, 09 ottobre 2024 – Sono state aggiornate le FAQ (Frequently asked question) relative alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (cfr. nostre circolari n. 159 del 2019, n. 2, 56 e 375 del 2021, n. 370 del 2022, n. 374 del 2023 e n. 105, 164, 230, 236 e 257 del 2024).

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Il Ministero ha provveduto a fornire alcuni ulteriori chiarimenti:

i requisiti di sicurezza previsti dal comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 si applicano soltanto alle unità immobiliari destinate a locazione breve o a locazione per finalità turistiche, e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente (cfr. decreto ministeriale 9 aprile 1994, testo unico sicurezza sul lavoro e decreto ministeriale 2 settembre 2021 [N.d.R.]);

– l’installazione dei dispositivi di sicurezza per le unità immobiliari destinate a locazione breve o a locazione per finalità turistiche non richiede un apposito progetto di impianto da parte di un tecnico specializzato, ma è sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili);

– il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico;

– nel caso di locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 109 del TULPS, richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile dell’area sindacale Confcommercio La Spezia Lorenzo Servadei alla mail servadei@confcommerciolaspezia.it oppure al numero 0187 8592134