Banca dati nazionale – BDSR – uniformazione al 1° gennaio 2025 del termine per l’acquisizione del CIN

La Spezia. 22 ottobre 2024 –  Il Ministero del Turismo, al fine di garantire uniformità di applicazione della disciplina del CIN su tutto il territorio nazionale, ha pubblicato un avviso sul proprio sito per informare che intende considerare il 1° gennaio 2025 come termine finale entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145 (cfr. nostre circolari n. 159 del 2019, n. 2, 56 e 375 del 2021, n. 370 del 2022, n. 374 del 2023 e n. 105, 164, 230, 236, 257 e 264 del 2024).

L’individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.

L’uniformità del termine consente inoltre di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato” (Considerando 16 del regolamento).

Il termine per il conseguimento del CIN deve pertanto intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

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