Giovedì 7 novembre è stato convocato il Consiglio Direttivo nazionale del SIB-FIPE per una valutazione della situazione sul DL 16 settembre 2024 nr. 131

La Spezia, 05 novembre 2024 – E’ possibile leggere il testo del nuovo art. 1 del DL 16 settembre 2024 nr. 131  CLICCANDO QUI, contenente le nuove norme sulle concessioni demaniali e la cui approvazione è prevista fra domani e dopodomani 6 novembre.

In grassetto le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati mentre sono da escludere ulteriori modifiche stante anche il termine del 15 novembre per la sua approvazione pena la decadenza.

Si ricorda che il decreto legge è già in vigore dal 16 settembre scorso in quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 217 di tale data mentre le modifiche apportate entreranno in vigore con la prossima pubblicazione della legge di conversione. Siffatte modifiche, oltre a correzioni materiali, introducono:
a) l’esclusione della sua applicabilità alle concessioni demaniali in favore di associazione, circoli e società sportive (comma 1. bis);
b) la sospensione dell’obbligo di smontaggio delle strutture eventualmente previsto dal titolo edilizio (comma 3 bis);
c) l’estensione della cauzione prevista per il canone anche all’indennizzo (comma 4 lett. f).

Sono risultati inutili tutti i tentativi sindacali e parlamentari per modifiche maggiormente tutelanti per i concessionari per cui ribadiamo la nostra valutazione negativa sulle nuove disposizioni. Infatti, non confermano la validità degli atti di proroga già rilasciati dagli Enti concedenti.
Né affrontano la questione della cd scarsità della risorsa che resta comunque il presupposto per l’applicazione della cd Bolkestein così come chiarito da ultimo dalla nostra Corte Costituzionale in riferimento all’analoga questione delle piccole concessioni idroelettriche (Ord. 161 del 7 ottobre 2024). Non riconoscono un diritto di prelazione in favore delle concessioni che costituiscono la fonte del reddito prevalente o esclusivo del concessionario e conforme ai “motivi imperativi di interesse generale” previsti dal comma 3 dell’art. 12 della cd Direttiva Servizi.
Determinano, di fatto, la confisca delle aziende attualmente operanti senza un indennizzo adeguato alla perdita dell’effettivo valore commerciale delle aziende così come d’altronde era prescritto dall’art. 4 della legge nr. 118/2022 emanata nella precedente Legislatura e mai contestato né dal Consiglio di Stato né dalla Commissione europea.

Giovedì 7 novembre p.v. è stato convocato il Consiglio Direttivo nazionale del SIB-FIPE per una valutazione della situazione e le iniziative sindacali conseguenti.