Entro il 31 marzo tutte le imprese in Italia dovranno avere la polizza assicurativa per danni da calamità naturali

La Spezia, 06 marzo 2025 – Tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia dovranno stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025 ( fatta salva ulteriore proroga richiesta), una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:

  • Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
  • Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
  • Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.

Non è prevista alcuna sanzione a carico delle imprese inadempienti ma, quelle che non ottempereranno a tale obbligo, potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi ( compresi gli eventuali incentivi previsti da Bandi pubblici anche in relazione ad eventi calamitosi) e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

Le polizze dovranno garantire la copertura per danni derivanti dai seguenti eventi:

  • Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
  • Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

Le polizze non coprono danni derivanti da:

  • Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
  • Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
  • Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

Il premio sarà calcolato in misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:

  • Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
  • Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
  • Misure preventive adottate dall’impresa.

Gli importi potranno essere aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

La Polizza assicurativa potrà prevedere una “franchigia” così determinata:

  • Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
  • Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

I “massimali” previsti dalle compagnie assicuratrici dovranno essere:

  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
  • Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
  • Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente tra le parti.