Divieto di applicazione supplementi di prezzo per l’uso di carte di debito/credito
In seguito ad alcune segnalazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ribadisce il divieto di applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento, secondo quanto stabilito dall’ art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.
In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
Maggiori informazione nei seguenti allegati:
Circolare FIPE
Comunicazione Autorità Garante