Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale
Le aziende turistico-ricettive che hanno alle proprie dipendenze più di cinque dipendenti in media possono fare ricorso alla prestazione dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a fronte di temporanei esuberi di personale causati dal calo di attività connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle misure intraprese per il contenimento del contagio (cfr. nostre circolari nn. 94, 108, 112 e 118 del 2020).
Nelle more della pubblicazione della circolare con la quale saranno fornite le istruzioni relative alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) l’INPS ha fornito indicazioni (qui) in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dall’articolo 19 del decreto-legge n. 18, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
neutralizzazione del termine di presentazione
Le domande di accesso all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 (giorno di pubblicazione delle istruzioni INPS in esame), i termini per la presentazione della domanda decorrono dal 23 marzo 2020.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
modalità di presentazione delle domande
Le domande per accedere alle prestazioni di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Al momento dell’inserimento della scheda causale sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
La nota riepiloga inoltre le novità apportate dal decreto-legge n. 18 relativamente alle procedure di richiesta della prestazione:
- le domande di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di nove settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- tale periodo non sarà inserito nel computo del periodo massimo di ricorso agli ammortizzatori sociali previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, il termine decorre dal 23 marzo 2020;
- non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di assegno ordinario o hanno presentato domanda di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.