Aggiornamenti sulla gestione delle attività in libreria
Per quanti non svolgono attività di consegna a domicilio o online l’accesso ai locali aziendali è così regolato:
“in questo periodo le attività amministrative ammissibili sono soltanto quelle indifferibili ed urgenti (es. scadenza fatture prima del 3 aprile).
Tutte le altre indicate: attività di riordino locali, manutenzione, riorganizzazione e esposizione, adempimenti amministrativi e fiscali ovvero tutto ciò che afferisce alla manutenzione del punto vendita ove non classificabili come indifferibili ed urgenti devono essere rinviate a dopo il 3 aprile. Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020”
Per quanti vogliono svolgere consegna a domicilio ricordiamo di prendere contatto con l’ufficio del commercio del proprio comune; mentre per quanti vogliono attivare consegna tramite corriere non occorre alcun adempimento (ai sensi del A norma del DLGS 226/2016 allegato A punto 1.11.4 – le vendite per corrispondenza , televisione od altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on line non hanno bisogno di alcun titolo di legittimazione aggiuntivo (SCIA) quando sono accessorie ad altra tipologia di vendita)
Per le vendite realizzate in modalità consegna a domicilio o per corrispondenza rimangono i normali adempimenti per la registrazione dei corrispettivi mentre per la vendita online si possono avere le due seguenti casistiche:
- prestazioni business to business – ossia prestazioni svolte tra due soggetti Iva – le quali devono essere, in ogni caso, regolate tramite emissione di fattura;
- prestazioni business to consumer – ossia operazioni svolte tra un venditore soggetto passivo Iva ed un soggetto privato – le quali devono essere annotate nel registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, oppure fatturate ma soltanto su richiesta del cliente: in tal caso, dunque, la cessione dei beni non è soggetta all’obbligo di fatturazione (se non richiesta dal cliente al momento dell’acquisto), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o ricevuta fiscale (poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996).
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha esonerato, almeno in fase di prima applicazione, l’invio dei corrispettivi telematici per tale tipologia di vendita.