Obbligo di avere da parte delle società e delle ditte individuali una propria PEC, attiva e registrata in CCIAA

Il DL 76/2020 ha modificato il DL 185/2008, art. 16, prevedendo che le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

Analogamente, per le imprese individuali, con il medesimo DL 76/2020 è stata modificata la L 179/2012, art. 5, prevedendo che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e’ stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle imprese.

Le imprese che non comunicheranno la propria PEC alla Camera di Commercio rischiano​ fino a 2.064€ (1.548€ per le ditte individuali) di sanzioni​ e l’attribuzione d’ufficio di un indirizzo PEC che, anche se non utilizzato dall’impresa, sarà subito utilizzabile per notificare, ad ogni effetto di legge, qualsiasi atto o documento proveniente dai privanti o dalle pubbliche amministrazioni. Dunque, se l’impresa non procederà ad aprire la PEC assegnatagli, si accollerà comunque il rischio di vedersi notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni o dai privati.

La Confcommercio della Spezia invita tutte le imprese a verificare se è stata comunicata la PEC alla propria Camera di Commercio e soprattutto, qualora sia già stata comunicata, di accertarsi che la PEC stessa sia funzionante e quindi non cancellata d’ufficio dalla Camera di Commercio perchè inattiva e/o scaduta.

Essendo ormai prossima l’attuazione del sistema di attribuzione del domicilio digitale e quindi l’irrogazione delle sanzioni, si ritiene di fare cosa gradita proponendovi di inviare all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it un file excel con il codice fiscale, il numero REA e la denominazione delle imprese vostre associate, che la Camera di Commercio vi restituirà con indicazione delle imprese prive di pec e quindi sanzionabili, qualora non regolarizzate prima dell’avvio (imminente)del procedimento camerale, affinché possiate proporre loro la regolarizzazione (anche) per evitare la sanzione.

Si ricorda che la pratica per la comunicazione della casella di pec è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo e la comunicazione può essere effettuata tramite una “pratica semplice”, purché l’imprenditore sia in possesso di firma digitale, così come indicato dal sito www.registroimprese.it (sportello pratiche / pratiche semplici).