Tutto sul credito di imposta Energia e Gas
POSSONO OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA ANCHE LE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE E CIOÈ AZIENDE CON CONSUMI DI ENERGIA STANDARD E NON INDUSTRIALI.
PER IL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022 IL CREDITO DI IMPOSTA È DEL 15% PER L’ENERGIA E DEL 25% PER LE FORNITURE GAS MENTRE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 DIVENTERA’ DEL 30% PER L’ENERGIA E DEL 40% PER IL GAS
Per aziende energivore si intendono le Imprese che hanno un consumo annuo superiore a 1 milione di kW e di 200.000 mc gas/anno.
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IL SUPPORTO DI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA LA SPEZIA:
Per maggiori informazioni sia sulle normative che sul calcolo del credito di imposta potete scriverci alla mail servadei@confcommerciolaspezia.it o telefonare al numero 0187.5985134.
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Per il calcolo del credito di Imposta bisogna tenere in considerazione le seguenti voci:
ENERGIA:
– costo energia (materia prima);
– il dispacciamento;
– le perdite di rete;
– costi di commercializzazione.
GAS:
– materia prima gas
N.B: LE BOLLETTE DEVONO ESSERE BASATE SU CONSUMI EFFETTIVI E NON STIMATI
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SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022 ENERGIA
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
– entro il 31.12.2022;
– esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
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Per poterlo ottenere, è necessario essere in possesso di un contatore pari o superiore ai 16,5 kW. A fronte di questo requisito essenziale è necessario confrontare i costi delle fatture del primo trimestre 2019 rispetto alle fatture del primo trimestre 2022. Se la differenza supera il 30%, è possibile procedere nel calcolo del credito di imposta.
– Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta SECONDO TRIMESTRE 2022 (aprile , maggio, giugno)
– Bollette primo trimestre 2019;
– Bollette primo trimestre 2022 + secondo trimestre 2022;
– Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
– Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta TERZO TRIMESTRE 2022 (luglio, agosto, settembre)
– Bollette primo trimestre 2019;
– Bollette primo trimestre 2022 + terzo trimestre 2022;
– Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
ENERGIA ( non ci sono indicazioni al momento per il Gas)
IN CASO IN CUI L’IMPRESA NON FOSSE ANCORA APERTA NEL 2019
Per le aziende che nel 2019 non erano ancora attive il Decreto prevede un parametro standard utile al calcolo del credito.
E’ quindi possibile, anche per queste Imprese effettuare i calcoli per ottenere detto credito, fermo restando l’aumento del 30% periodo 2019-2022 e le indicazioni di cui sopra
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SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022 GAS
Per poterlo ottenere, è necessario confrontare i costi delle fatture del primo trimestre 2019 rispetto al valore medio giornaliero del primo trimestre 2022 (MI-GAS). Se la differenza supera il 30%, è possibile ottenere il credito di imposta.
Parametri necessari per calcolare il credito di Imposta –
– Costo della materia prima (a differenza dell’energia non è stato indicata una potenza del contatore)
– Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta –
– Bollette primo trimestre 2019;
– Bollette secondo trimestre 2022 ( il primo trimestre a differenza dell’energia non è richiesto in quanto si utilizza il valore medio Mi-GAS)
– Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
N.B: le bollette non devono essere basate su valori stimati ma EFFETTIVI e NON stimati
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OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 ENERGIA:
Per ottobre e novembre 2022 è stata ridotta la potenza del contatore per cui si può richiedere il Credito di Imposta che passa da 16 kW ad a 4,5kW di potenza ( o superiore).
Il credito di imposta è superiore rispetto ai mesi precedenti , passa infatti dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
Per poterlo ottenere, è necessario confrontare i costi delle fatture del terzo trimestre 2019 rispetto al terzo trimestre 2022. Se l’aumento del costo del kWh è stato superiore al 30% è possibile ottenere il credito di imposta che sarà basato sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata dei mesi di ottobre e novembre 2022.
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OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 GAS
Il credito di imposta è pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019
– Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta –
– Bollette terzo trimestre 2019 (luglio, agosto, settembre);
– Bollette di ottobre e novembre 2022;
– Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
N.B: le bollette non devono essere basate su valori stimati ma EFFETTIVI e NON stimati
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APPROFONDIMENTI:
ENERGIA: IN CASO SI IMPRESE CHE HANNO PIU’ PUNTI DI FORNITURA (POD) SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022
Nel caso in cui una azienda sia dotata di almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, potranno beneficiare del credito di imposta anche i contatori di potenza inferiore.
UNICO FORNITORE 2019-2022 TERZO TRIMESTRE 2022.
Con riferimento al credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
UNICO FORNITORE 2019-2022 OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Sia per ENERGIA che per il GAS, Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di co- sto della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.