Rinnovo canone speciale RAI 2024: il termine per i pubblici esercizi
Il 31 gennaio 2024 scadrà il termine per rinnovare l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei Pubblici Esercizi.
Sono soggetti al canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. n. 246/1938 e art. 16 della L. n.488/1999), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
Gli importi del canone speciale, come auspicato da FIPE, non hanno subito variazioni rispetto al 2023 e sono consultabili nella sezione dedicata del sito della RAI (le cifre sono comprensive di IVA).
Per quel che concerne il pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è possibile effettuare il versamento anche nei seguenti modi:
• pagamento on-line tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai (per ricevere il link attraverso il quale effettuare il versamento occorre contattare il Call Center RAI al numero 800.938.362);
• domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
• bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori: (i) numero di abbonamento; (ii) nome, cognome o ragione sociale; (iii) indirizzo; (iv) codice fiscale/partita IVA;
• con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali RAI.
Per tutte le altre informazioni di dettaglio (variazioni, disdette, sanzioni ecc.), si rinvia alla pagina del sito web della RAI dedicata al canone speciale. CLICCANDO QUI
Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge 488/1999, il canone speciale della televisione ricomprende anche quello della radio; pertanto, i soggetti che nel loro locale hanno sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone della televisione, mentre i soggetti che hanno la radio, ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.