Accordo per il credito: possibile sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing

L’accordo per il credito 2019, siglato da ABI (associazione bancaria italiana) e Confcommercio, permetterà alle piccole e medie imprese in difficoltà di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing per un periodo di tempo limitato o di allungare la scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine.

L’accordo estende al 2019 e al 2020 la possibilità per le micro piccole e medie imprese di sospendere il pagamento della parte capitale di prestiti ad ammortamento rateale e di allungare il residuo dei finanziamenti in corso.

Di seguito si forniscono le caratteristiche principali del provvedimento.

  1. Ambito di applicazione e condizioni generali

1.1 – La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

  1. i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
  2. ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.

1.2 – Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

1.3 – Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

1.4 – La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

1.5 – Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

1.6 – Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.

1.7-  Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

1.8 – Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

1.9 – Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

1.10 – Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

1.11 – Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

1.12 – Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2 . Condizioni e modalità di applicazione della sospensione dei mutui/finanziamenti

2.1 – La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

2.2 – Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

  1. i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e;
  2. ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.3 – Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

2.4 – Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

2.5 – Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.

2.6 – Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.7 – Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

  1. Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento di mutui e finanziamenti

3.1 – L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.

3.2 – Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs.385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

3.3 – Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

3.4 – Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.

3.5 – In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

3.6 – Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

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