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Aggiornamenti dpcm sulle attività aperte e chiuse
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Le attività dei servizi di ristorazione
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
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Dalle ore 5.00 alle ore 18.00 |
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Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi |
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Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico |
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Consegna a domicilio consentita |
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Asporto fino alle 24.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze |
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Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive |
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Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale |
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Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
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Centri benessere |
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Centri termali* |
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Convegni, congressi |
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Feste |
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Gite |
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Impianti sciistici |
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Palestre |
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Piscine e centri natatori |
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Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò |
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Sale cinematografiche** |
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Sale da concerto** |
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Sale da ballo, discoteche e locali assimilati** |
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Sale teatrali** |
*fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
**sia al chiuso che all’aperto
- Viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
- Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).