Attività sospese ma che possono fare consegna a domicilio
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questi Uffici in ordine all’indicazione delle attività dei servizi di ristorazione sospese dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM dell’11 marzo 2020, la presente circolare fornisce un riepilogo delle attività del nostro comparto che sono state sospese (eccezion fatta per il delivery – cfr. circolare Fipe n. 24/2020) e di quelle che, invece, possono proseguire.
Come già indicato anche nella circolare Fipe n. 24/2020, tra le attività sospese dal DPCM dello scorso mercoledì vi sono quelle “dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)”, vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 “Attività dei servizi di ristorazione”, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29.), per le quali si prevede espressamente
la possibilità di proseguire, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento (presso strade, autostrade, stazioni ferroviarie, ecc…).
Vale la pena ricordare che secondo le note esplicative Istat, nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007, la divisione dei servizi di ristorazione include le attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande pronti per il consumo sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. Trattasi di esercizi in cui
vengono forniti pasti pronti per il consumo, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È, invece, esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto. Così come viene esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo.
Per maggiore comodità, di seguito si riporta una tabella indicante tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56 che, pertanto, fino al prossimo 25 marzo,sono da ritenersi sospese, fatta salva la possibilità di fornire la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Attività sospese ma che possono fare consegna a domicilio:
Alla luce di quanto illustrato è, dunque, importante chiarire che oltre ai pubblici esercizi, anche altre categorie di imprese dovrebbero restare chiuse, tra le quali:
• rosticcerie;
• friggitorie;
• pizzerie a taglio.
Per altro verso, il Provvedimento dell’11 marzo ha previsto, altresì, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate espressamente nell’allegato 1 del DPCM citato. A tal proposito, si trasmette una tabella in cui sono elencate tutte le attività di commercio al dettaglio alimentare con relativo Codice Ateco e descrizione, le quali,
pertanto, allo stato possono proseguire l’attività (allegato 1).
Si coglie l’occasione per trasmettere la recente nota del Ministero dell’Interno (prot. n. 15350/117
(2)/Uff III – allegato 2), con l’invito alle Associazioni in indirizzo di darne massima diffusione presso le
Istituzioni competenti, in quanto chiarisce, inter alia, che:
• le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 compatibili con quelle del DPCM dell’11 marzo
2020, restano efficaci fino al 3 aprile 2020;
• cessano di avere efficacia le misure di cui alle lett. n), o), r) dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo
2020 e quelle di cui alla lett. e) e alla lett. t) dell’art. 2 del medesimo decreto.