Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l’acquisto di gas naturale.
  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Diventa pienamente operativo il Fondo Impresa Donna, introdotto dalla Legge di Bilancio e diventato strumento cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienz...

Il Decreto legge 24 marzo 2022 detta le nuove regole sull'utilizzo del Green Pass e delle mascherine in vista della fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo. GREEN PASS Dal 1° aprile Non serve più il Green Pass per accedere a: - Attività commerciali - Servizi alla persona - Uffici pubblici, Banche, Poste - Servizi di ristorazione all'aperto - Mezzi di trasporto pubblico locale - Alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base) - Musei e mostre - Centri termali, Parchi a tema e di divertimento - Sagre e Fiere