Coronavirus, misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (cfr. nostra circolare n. 331 del 2020).
Cliccando qui è possibile scaricare il testo ufficiale del provvedimento, ma di seguito potete trovare il riepilogo del contenuto di alcune disposizioni di particolare interesse, con riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce delle istruzioni che saranno diramate dalle amministrazioni competenti.
integrazione salariale (art. 1)
Il ricorso all’integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) a fronte di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogato per diciotto settimane (9+9).
Le ulteriori diciotto settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.
I datori di lavoro che presentano domanda per gli ulteriori periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.
sgravio per le aziende che non ricorrono all’integrazione salariale (art. 3)
Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra descritti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL (art. 5)
Le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
esonero per assunzioni a tempo determinato o stagionali (art. 7)
L’esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
La relazione tecnica ipotizza, per il periodo che va da agosto a dicembre 2020, una platea di 215.100 assunzioni (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato), ipotizzando una percentuale di riduzione pari al 70% rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo del 2019.Vengono conseguentemente preventivate minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e87,8 milioni di euro per l’anno 2021.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
proroghe e rinnovi dei contratti a termine (art. 8)
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi (cfr. nostra circolare n. 217 del 2020).
Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19(cfr. nostra circolare n. 315 del 2020).
lavoratori stagionali, intermittenti e a tempo determinato (art. 9)
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge è riconosciuta onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Analogo trattamento è riconosciuto, tra gli altri, ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
licenziamenti collettivi e individuali (art. 14)
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Alle medesime condizioni di cui sopra è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.
Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al già menzionato accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
agevolazioni contributive per le aree svantaggiate (art. 27)
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, entro il 30 novembre 2020 dovranno essere individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)
È previsto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta.Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
contributo per attività economiche nei centri storici (art. 59)
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a)per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b)per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Sulla base dei suddetti parametri, i comuni interessati dal provvedimento sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a)venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b)quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c)dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
rifinanziamento “nuova Sabatini” (articolo 60)
Le risorse destinate ai finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese sono integrate di 64 milioni di euro per l’anno 2020.
Rammentiamo che in allegato alla nostra circolare n. 11 del 2020 è stato inviato un manuale che illustra le opportunità di accesso alle agevolazioni per l’acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi (cosiddetta “Nuova Sabatini”).
Segnaliamo inoltre che l’articolo 39 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto “semplificazioni”) dispone che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, tale contributo viene erogato in un’unica soluzione.
aiuti alle piccole imprese e alle microimprese in difficoltà (art. 62)
Gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 “rilancio” possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
proroga moratoria per le PMI (articoli 65 e 77)
La moratoria su aperture di credito a revoca, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dal cosiddetto decreto “cura Italia” (articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Per le imprese già ammesse alle suddette misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle suddette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.
Per le imprese del comparto turistico, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 marzo 2021.
riunioni degli organi di società ed associazioni (art. 71)
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 73 comma 4 del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, attualmente prorogata sino al 15 ottobre 2020 ai sensi del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente(cfr. nostra circolare n. 319 del 2020).
credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda (art. 77)
Il credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, che l’articolo 28 del decreto-legge “Rilancio” ha previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, viene esteso al mese di giugno.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per le quali il decreto “Rilancio” aveva previsto il credito per i mesi di aprile, maggio e giugno, viene esteso al mese di luglio.
Si rammenta che il credito d’imposta, pari al sessanta per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione e al trenta per cento dell’ammontare mensile del canone per l’affitto di azienda, spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (cfr. nostre circolari n. 217 e n. 280 del 2020).
abolizione seconda rata IMU (art. 78)
Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all’anno 2020, tragli altri:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, con le relative pertinenze, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si evidenzia che la norma innova l’impianto del decreto “rilancio” (cfr. nostre circolari n. 207, n. 217 e n. 306 del 2020), includendo espressamente tra gli immobili esentati dalla seconda rata IMU le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive (art.79)
Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le strutture termali (di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
A differenza di quanto previsto in passato, il credito d’imposta sarà erogato in unica soluzione, senza ripartizione in due o tre quote annuali.
Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si rammenta che in occasione dei cinque bandi che si sono svolti in passato (relativi agli investimenti effettuati negli anni 2014 – 2018) il volume delle richieste non ha mai raggiunto tale livello (il punto più alto si è toccato con il bando 2019, relativo agli investimenti del 2018, che registrò la presentazione di 2.537 istanze, per complessivi 147,8 milioni di euro).
Il credito d’imposta sarà gestito, ferme restando le novità previste dal decreto, con le modalità a suo tempo previste dall’articolo 10 del decreto-legge n.83 del 2014.Per l’illustrazione delle principali caratteristiche dell’istituto, si rinvia alla settima edizione della Guida agli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive (allegata alla nostra circolare n. 62 del 2019).
rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97)
I versamenti che sono stati sospesi durante il periodo di lockdown (imposta sul valore aggiunto, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali a marzo, aprile e maggio) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
proroga del secondo acconto per soggetti ISA (articolo 98)
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La proroga interessa anche i contribuenti in regime forfettario nonché soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (redditi prodotti in forma associata) e degli articoli 115 e 116 (cosiddetto regime di trasparenza fiscale) del testo unico delle imposte sui redditi.
La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
proroga della riscossione coattiva (articolo 99)
La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
concessioni del demanio marittimo, fluviale e lacuale (articolo 100)
La proroga di quindici anni prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 (cfr. nostra circolare n. 3 del 2019) si applicherà anche alle concessioni lacuali e fluviali nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
Vengono aggiornati i criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.
Dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500.
proroga esonero TOSAP E COSAP (art. 109)
Vengono prorogati al 31 dicembre 2020 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività di ristorazione, nonché le semplificazioni temporanee relative alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di strutture amovibili (cfr. nostre circolari n. 217 e n. 306 del 2020).
rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni (art. 110)
Viene prevista, in favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni d’impresa usufruendo di condizioni di favore.
Rammentiamo che il decreto “liquidità” ha previsto, in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni usufruendo di un regime ancora più favorevole (cfr. nostre circolari n. 246 e n. 325 del 2020).
welfare aziendale (art. 112)
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (cosiddetto welfare aziendale) è raddoppiato (la soglia di esenzione fiscale passa da 258,23 euro a 516,46 euro).
aiuti di Stato
L’applicazione di gran parte delle agevolazioni in argomento, così come di quelle previste dai precedenti decreti, è subordinata al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) / 1863.
Si rammenta, in particolare, che la misura massima complessiva dell’aiuto(riferita ai vari istituti) non può superare 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti.
iter legis
Federalberghi seguirà attentamente l’iter del decreto-legge, proponendo emendamenti volti ad una migliore considerazione delle esigenze e delle caratteristiche delle imprese associate.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare i nostri uffici al numero 0187 598511