DPCM 13 ottobre 2020 – Limitazioni orarie per i pubblici esercizi

Da oggi entra in vigore il DPCM 13 ottobre 2020, con riferimento ai pubblici esercizi, stabilisce che:

• le attività dei servizi di ristorazione, con consumo al tavolo, sono consentite sino alle ore 24:00 e sino alle ore 21:00, in assenza di consumo al tavolo. È sempre possibile effettuare il delivery e il take away senza limiti di orario;
• restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti e restano consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo (a condizione che vengano rispettate le misure di prevenzione stabilite nei diversi protocolli);
• restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
• è vietato lo svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, eccezion fatta per le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, alle quali può partecipare un numero massimo di 30 persone;
• è confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253/2020, il DPCM 13 ottobre 2020, già in vigore da oggi 14 ottobre 2020 ed efficace fino al prossimo 13 novembre, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Come già annunciato nei giorni scorsi agli organi di stampa dal Premier Conte e da altri rappresentanti della compagine governativa, l’evolversi della situazione epidemiologica ha imposto l’urgente necessità di prevedere diverse misure di contenimento valevoli sull’intero territorio, alcune fortemente impattanti sulle attività delle imprese rappresentate.

Di seguito le disposizioni di maggior rilievo per il settore:
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Art. 1, comma 1, lett. ee) e lett. ff) (i) Le attività dei servizi di ristorazione con codice ATECO 56 (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore sono consentite:
– sino alle ore 24:00, con consumo al tavolo;
– e sino alle ore 21:00, in assenza di consumo al tavolo.

La norma, dunque, individua l’orario di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico, non specificando, tuttavia, l’orario di riapertura. Sul punto, la Federazione ha già chiesto alle istituzioni governative di offrire gli opportuni chiarimenti validi ad orientare le aziende aperte h 24.
La disposizione stabilisce, inoltre, che resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Stando al tenore letterale della norma, non risulta alcuna restrizione oraria circa lo svolgimento delle attività di delivery e take away. Qui è possibile scaricare i cartelli: take away  e take away + delivery.
(ii) Restano consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
(iii) Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. Dalla formulazione risultano esclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio stradali e autostradali, nonché quelli situati all’interno delle stazioni ferroviarie e aree portuali, i quali, allo stato, sembrerebbero dover osservare le restrizioni orarie previste per gli ordinari esercizi di somministrazione prima elencate, potendo, tuttavia, continuare a svolgere i servizi di delivery e take away. A tal proposito, si sottolinea che la Federazione ha già richiamato le forze governative sulle ripercussioni negative che potrebbero derivare dalla chiusura anticipata delle suindicate attività, le quali svolgono, in tutta evidenza, un irrinunciabile servizio pubblico per la popolazione.

Discoteche – Art. 1, comma 1, lett. n) Il DPCM stabilisce che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Ad avviso della Federazione, la formulazione utilizzata presenta delle criticità, non riprendendo, tra l’altro, quella dell’Ordinanza dello scorso 16 agosto del Ministero della Salute, che sospendeva unicamente le attività del ballo e non, invece, le altre tipologie di attività imprenditoriali che possono comunque esser legittimamente svolte all’interno di una discoteca (es. la somministrazione di alimenti in bevande qualora il titolare sia in possesso di idoneo titolo). Anche in questo caso, la Federazione ha subito avviato le opportune interlocuzioni con le forze istituzionali, si è in attesa di ricevere chiarimenti in merito anche considerato che sono riportate ancora le linee guida per tale tipologia di attività.

Balneari – Art. 1, comma 1, lett. mm) e Giochi – Art. 1, comma 1, lett. l) Non cambia il regime giuridico applicabile agli stabilimenti balneari e alle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), le cui attività restano consentite, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che vengano rispettate le misure di prevenzione stabilite con i relativi protocolli.

Cerimonie, eventi privati, banqueting e catering – Art. 1, comma 1, lett. n) Il DPCM in commento pone diverse limitazioni in ordine allo svolgimento di manifestazioni e eventi. In particolare, viene previsto espressamente il divieto di svolgimento di “feste nei luoghi al chiuso e all’aperto”. Inoltre, con riferimento alle abitazioni private, viene fortemente raccomandato di evitare lo svolgimento di feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. La medesima disposizione, tuttavia, consente lo svolgimento delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone, e con l’obbligo di osservare i protocolli e le linee guida vigenti.

Le manifestazioni fieristiche e i congressi restano consentite, sempreché siano stati adottati adeguati protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e che vengano adottate misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Giova altresì segnalare che il Provvedimento in commento conferma quanto previsto dal D.L. n. 125/2020 in ordine all’obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi, fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai diversi settori (tra cui espressamente anche quelle concernenti il consumo di cibo e bevande. L’uso delle mascherine viene altresì raccomandato anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È bene, inoltre, segnalare che sull’intero territorio nazionale tutte le attività, inter alia, commerciali dovranno continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Quanto all’esecuzione e al monitoraggio delle misure di contenimento, viene confermata la competenza delle prefetture locali (che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro – per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – e, ove occorra, delle forze armate). Si ribadisce, quindi, l’importanza che le Associazioni in indirizzo instaurino opportuni confronti con tali organi di controllo, i quali sono chiamati ad applicare una normativa il cui significato non è sempre univoco e la cui declinazione tiene conto delle linee guida e protocolli regionali. Si consideri infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 del D.L. n. 33/2020 (così come modificato dal D.L. n. 125/2020 sopra citato), le Regioni, in considerazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.

Per mera completezza, è bene nuovamente ricordare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

Si coglie l’occasione, infine, per ricordare che sono state aggiornate le linee guida relative alla ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario. Come illustrato nella Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, il regime giuridico applicabile cambia a seconda delle diverse condizioni:
• casi positivi asintomatici (diagnosi confermata da test molecolare positivo) – isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena;
• casi positivi sintomatici (diagnosi confermata da test molecolare positivo) – isolamento almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena;
• casi positivi asintomatici che non si negativizzano dopo 21 giorni (diagnosi confermata da test molecolare positivo) – isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione);
• contatti stretti – isolamento: 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare effettuato l’ultimo giorno.

I nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti al n. 0187 598511

Tags: