DPCM 22 marzo 2020: l’attività di consegna a domicilio resta consentita
Il Presidente del Consiglio Conte, con il DPCM 22 marzo 2020 di questa notte, ha dettato ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, efficaci da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile su tutto il territorio nazionale. Di specifico interesse per i pubblici esercizi:
• la proroga dell’obbligo di sospendere l’attività, confermando, tuttavia, la possibilità di effettuare consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto;
• viene ribadita la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelle situate nelle aree di servizio stradali;
• restano aperte quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto), nonché quelle presso ospedali e aeroporti.
Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 22 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, già in vigore dalla data odierna e fino al prossimo 3 aprile.
Come si ricorderà, il Provvedimento era stato annunciato con un messaggio video del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte – divulgato sul web alle ore 23:30 circa di sabato 21 marzo 2020 – nel quale si ricordava che quella in corso è la crisi più difficile dal secondo dopoguerra e che, dopo un confronto con le parti sociali, si era deciso di adottare misure di contenimento ancor più restrittive, disponendo, tra l’altro, nell’intero territorio nazionale la chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria e indispensabile a garantire beni e servizi essenziali.
A tal proposito, l’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM in oggetto, prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, eccezion fatta per quelle ricomprese qui (riepilogante i codici Ateco delle attività autorizzate). La medesima disposizione prevede espressamente che il suindicato elenco possa ancora essere modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Viene altresì espressamente chiarito che le attività non rientranti e che quindi dovrebbero essere sospese, possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Per quanto concerne in particolare le attività commerciali, è importante sottolineare che l’articolo sopra citato, fa salvi gli effetti di quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 (l’efficacia di entrambi i Provvedimenti viene prorogata fino al prossimo 3 aprile). Da ciò si evince che il regime giuridico attualmente applicabile ai pubblici esercizi a livello nazionale resta quello già analizzato con le circolari Fipe nn. 24/2020 e 25/2020 (alle quali si rinvia), eccezion fatta per le modifiche apportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute sopra citata.
Quindi:
• restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di
orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Tale interpretazione, sostenuta anche nelle varie consulenze prestate in questi giorni dalla Federazione, è stata espressamente confermata nelle FAQ del Governo.
Merita ricordare che si tratta di un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
L’esercente potrà realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale
aggiornamento del manuale di haccp nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare
l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.
Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche
disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia;
• restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale giochi e biliardi;
• possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29), in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020;
• è stata disposta (dal 21.03.2020) la chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
• restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Per completezza, si consiglia di consultare la tabella redatta dalla Federazione, ove sono indicate le attività che possono essere svolte (con indicazione del relativo codice ateco).
Si coglie l’occasione per ricordare che è all’esame della Commissione bilancio del Senato della Repubblica in sede referente il DdL AS1766 di conversione in legge del DL Cura Italia n. 18/2020 (cfr. circolare Fipe n. 26/2020), in relazione al quale la Federazione ha elaborato delle schede tecniche esemplificative delle norme di maggior interesse per il settore rappresentato (qui).
In merito si ricorda che la Giunta di Presidenza della Federazione si è riunita in modalità straordinaria e permanente dall’inizio di questa crisi, inedita per gravità ed intensità, al fine di mettere in campo ogni sforzo possibile per salvaguardare le imprese del settore. Insieme alla struttura, che non ha mai smesso di essere operativa, la Federazione garantisce sia attraverso il proprio sito www.fipe.it che i principali canali social, un’informazione tempestiva, puntuale e aperta a tutti gli operatori della categoria. Inoltre, anche in collaborazione con la Confederazione, si adopera per valorizzare in ogni sede politica ed istituzionale possibile la necessità di supportare finanziariamente i Pubblici Esercizi con misure straordinarie di sostegno al lavoro e alla liquidità e di ristoro, almeno parziale, agli ingenti danni economici provocati dai provvedimenti governativi e locali di contenimento dell’epidemia.