Emergenza coronavirus – sospensione dell’attività per le strutture extralberghiere

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 (cfr. circolare n. 117 del 2020) sono state sospese la gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune espressamente indicate.

Gli alberghi (attività con codice Ateco 55.1) possono continuare a svolgere la propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (cfr. circolare n. 82 del 2020).

Il codice Ateco 55.1 ricomprende gli alberghi e le strutture simili, sottoclassificati come segue: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Non è invece autorizzata la prosecuzione delle attività classificate con il codice Ateco 55.2, che ricomprende gli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, tra cui i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed and breakfast, i residence, gli alloggi connessi alle aziende agricole.

Nel segnalare che alcuni membri del Governo hanno informalmente accennato alla possibilità che nei prossimi giorni venga integrato il contenuto del dpcm 22 marzo 2020, si fa presente che il provvedimento all’articolo 1 comma 1 lettera d), consente la prosecuzione anche delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 1 del dpcm, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (ad esempio, una struttura con codice 55.2 che ospita i medici  dell’ospedale o gli operai che stanno realizzando un nuovo padiglione dell’ospedale) previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

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