Firmato il Patto del lavoro nel settore del turismo 2023: interventi a sostegno delle imprese

E’ stato sottoscritto il Patto del lavoro nel settore del turismo, in accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali, per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, arrivata alla sesta edizione e finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, si pone l’obiettivo di allungare il periodo di lavoro degli stagionali e di qualificarne la professionalità.

Quest’anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.

Nel dettaglio, quest’anno sono tre le categorie beneficiarie:

  1. Della prima fanno parte imprese di alloggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, Bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, catering per eventi e banqueting, attività delle agenzie di viaggio, attività di tour operator, organizzazione di convegni e fiere, organizzazioni di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali oppure contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sette mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. Sono quattro gli scaglioni di valore del bonus: 1.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi; 3 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi; 4 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi; 6 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.
  2. Della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato, e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali oppure contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sette mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. Anche in questo caso sono quattro gli scaglioni di valore del bonus: 2 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi; 3 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi; 4 mila euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi; 6 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.
  3. Della terza categoria, infine, fanno parte le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus dal valore di 6 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’importo dei bonus potrà essere ulteriormente incrementato: del 10% se l’impresa risulta iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale; del 10% se il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo famigliare percettore di reddito di cittadinanza; del 10% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell’ambito del Programma GOL al momento dell’assunzione; del 35% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 30% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2023, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

Sono destinatari dei bonus assunzionali le persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo oppure sul portale nazionale ANPAL; le persone in stato di non occupazione.

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