Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

Il Fondo di solidarietà di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Con l’art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ammissione ai benefici del Fondo è stata estesa, per un periodo di 9 mesi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e tale data – un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Con l’art. 12 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il legislatore è intervenuto nuovamente sul provvedimento con lo scopo di specificare, ai fini della misura agevolativa, la definizione di lavoratore autonomo. Rispetto al testo di quest’ultimo provvedimento, come anticipato nella Comunicazione confederale n. 15 del 9 aprile 2020, prot. n. 2410, è stata fin da subito segnalata la necessità di intervenire per sanare la difformità sostanziale fra la formulazione dell’art. 12 e la corretta impostazione della Relazione tecnica dello stesso decreto 23/2020. Infatti, mentre la Relazione esplicitava correttamente la volontà di consentire l’accesso al Fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani, il testo normativo stabiliva che per lavoratori autonomi si dovessero intendere i soggetti di cui all’art. 27, comma 1 del d.l. 18/2020, ossia i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 9 aprile 2020, con specifico “Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”, a rettifica di quanto previsto nel testo pubblicato nella Gazzetta del giorno precedente, viene sostituito il riferimento all’articolo 27 con quello all’articolo 28, comma 1 del medesimo decreto 18/2020. In questo modo, viene ora specificato che, ai fini della misura agevolativa, per lavoratori autonomi si devono intendere quelli iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Viene così ampliata la platea dei soggetti che possono avere accesso alla misura.

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