Garante privacy- videosorveglianza in albergo – provvedimento n. 772 del 12 dicembre 2024

La Spezia, 02 aprile 2025 – Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato ad un albergo la sanzione amministrativa del pagamento di 40.000 euro per avere utilizzato sistemi di videosorveglianza non conformi alle prescrizioni della normativa vigente (cfr. nostre circolari n. 109 del 2010, 136 del 2012, 117 del 2017 e 22 del 2019).

In base agli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, è infatti stato accertato che l’albergo aveva installato impianti di videosorveglianza in aree destinate anche a luoghi di lavoro senza avere fornito un’idonea informativa e senza avere preventivamente adottato la procedura di garanzia di cui all’articolo 4 comma 1 della legge n. 300 del 1970 “statuto dei lavoratori”.

In base all’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, infatti, gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell’attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Durante gli accertamenti effettuati, la Guardia di Finanza ha rilevato la presenza di telecamere anche nei locali adibiti a spogliatoio per i clienti e a spogliatoio riservato ai lavoratori, ponendo così in essere, secondo il Garante, una condotta particolarmente lesiva della riservatezza e della dignità di clienti e lavoratori. La telecamera presente nello spogliatoio dei dipendenti, peraltro, oltre ad essere stata installata in modo da non essere percepibile dagli interessati, era posizionata in modo da riprendere direttamente anche il rilevatore utilizzato per l’attestazione della presenza in servizio.

Si tratta di luoghi, per natura, caratterizzati da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimità e dignità della persona. In merito alla installazione di impianti di videosorveglianza in locali adibiti a spogliatoio, in base al principio di minimizzazione (articolo 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento GDPR), il Garante ha in più occasioni ricordato che i sistemi di “videosorveglianza possono essere utilizzati lecitamente a tutela del patrimonio riprendendo eventualmente aree destinate a guardaroba, ma adottando in ogni caso idonei accorgimenti tecnici volti ad inibire riprese indebite di persone mentre utilizzano gli spogliatoi” (Provvedimento 8 marzo 2007, doc. web n. 1391803, punto 2.3.).

Il Garante fa anche presente che installare una telecamera per riprendere il rilevatore delle presenze non rientra nell’eccezione prevista dal comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970. Per espressa disposizione normativa, infatti, solo gli strumenti preordinati, anche in ragione delle caratteristiche tecniche di configurazione, alla “registrazione degli accessi e delle presenze” (o allo “svolgimento della prestazione”) non soggiacciono ai limiti e alle garanzie di cui al primo comma dell’articolo 4 citato. Tali strumenti sono infatti solo quelli strettamente funzionali a consentire l’assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l’esecuzione della prestazione lavorativa (accedere/consentire l’accesso ai luoghi di lavoro e prestare l’attività lavorativa).

L’installazione di telecamere orientate sui sistemi di rilevazione delle presenze configura invece una forma di controllo diretto e sistematico dell’attività lavorativa, segnatamente dell’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro nell’ambito della corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

Per tali ragioni, il controllo diretto e mirato sull’attività lavorativa non è, allo stato, consentito dall’ordinamento e dal quadro costituzionale, oltre a non poter essere inquadrato nel novero delle tassative finalità (“organizzative e produttive”, “di sicurezza del lavoro” e “di tutela del patrimonio aziendale”) per il perseguimento delle quali tali sistemi possono essere lecitamente impiegati, in base alla richiamata disciplina di settore (considerando 4 e articoli 5 e 88, paragrafo 2, Regolamento GDPR; articolo 114 del Codice privacy, articolo 4 legge n. 300 del 1970).