Istituzione Albo punti vendita ricariche per il gioco online

La Spezia, 08 novembre 2024 – È stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in avanti “ADM”)
la Determinazione Direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 (allegato) – in vigore a decorrere dalla medesima data – contenente le disposizioni attuative dell’art. 13 del D.Lgs 25 marzo 2024 n. 41 (circolare Fipe n. 58/2024), che regola la gestione dei punti vendita per le ricariche per i giochi con vincite in denaro a distanza (online) in concessione rilasciata dalla stessa ADM.

In conformità con la normativa richiamata, il provvedimento istituisce “l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza” (d’ora in avanti “Albo Punti Vendita Ricariche” o “Albo”) al quale i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi per esercitare tale attività.

Giova sottolineare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r) del D.Lgs n. 41/2024 il “punto vendita ricariche” è definito quale “luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, potranno iscriversi al menzionato albo esclusivamente:

a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;

c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

Come evidenziato nella circolare Fipe n. 58/2024, in accoglimento delle richieste della Federazione, la disposizione contempla espressamente anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 TULPS. A tal proposito, è bene ricordare che ai sensi dell’art. 152 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS), per le attività di pubblico esercizio (art. 86 TULPS) il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (SCIA o autorizzazione) svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza. Ciò
è confermato anche dalla disposizione di cui al punto 65, dell’Allegato A, del D.Lgs n. 222/2016 (c.d. “SCIA 2”), che recita: “la SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS”.

In sostanza, anche i Pubblici Esercizi (quali ad esempio bar e ristoranti) potranno iscriversi all’Albo per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche per i giochi in denaro on-line all’interno dell’offerta in concessione ADM.

L’iscrizione – da eseguire in via telematica accedendo al Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’ADM www.adm.gov.it – potrà essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno (art. 4, comma 3). Il rinnovo dovrà avvenire tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 4, comma 4).
Il provvedimento, tuttavia, prevede una disciplina transitoria per l’anno in corso e per il 2025 (art.10), stabilendo che:

– i soggetti interessati a svolgere attività di Punto Vendita Ricariche nella restante parte del 2024 sono tenuti ad iscriversi all’Albo a partire dal 3 novembre 2024 e non oltre il 18 novembre 2024;
– per il 2025, il rinnovo dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2025. È bene sottolineare che l’iscrizione e il rinnovo sono subordinati al pagamento anticipato di un importo annuale di 100 euro, oltre all’imposta di bollo, non frazionabile e per ogni singolo punto vendita che effettui attività di vendita ricariche (art. 4 commi 5 e 6). L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 51/E, ha
conseguentemente istituito il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.

Gli esercizi dovranno inoltre esporre, all’esterno del locale e in posizione visibile, una targa di riconoscimento e individuazione, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della determinazione in esame, che sarà rilasciata dall’ADM al termine della procedura di iscrizione e del pagamento dell’importo suindicato (art. 5), la quale dovrà poi essere stampata dal titolare dell’esercizio su
supporto cartaceo e posizionata in modo da garantirne la leggibilità e la non deteriorabilità.

Per quanto concerne le modalità delle attività di ricarica dei conti di gioco, il provvedimento (art. 2, comma 2) richiama espressamente la disposizione di cui all’art. 13, comma 5 del D.Lgs n. 41/2024, secondo cui le operazioni di ricarica del conto di gioco online possono essere effettuate esclusivamente su richiesta del relativo titolare, previa verifica dell’identità. Le ricariche devono avvenire mediante strumenti di
pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. È comunque previsto che le operazioni di ricarica possano avvenire anche in contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro.

In merito alle ulteriori disposizioni si rimanda alla lettura del provvedimento CLICCANDO QUI, richiamando specificamente l’attenzione sui requisiti per l’iscrizione (art. 3), sulle indicazioni concernenti i rapporti contrattuali tra concessionario e i punti vendita di ricariche (art. 6), nonché sulle cause di sospensione (art.8) e cancellazione (art. 9) dall’albo, fermo restando che gli uffici restano a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Da ultimo si ricorda che il Presidente di EGP Emmanuele Cangianelli ha ricevuto una delega per rappresentare la Federazione nel suo complesso sui temi del gioco pubblico e, al fine di una conduzione coordinata, si prega di comunicare a area.legale@fipe.it qualsiasi problema si riscontri in ordine alla tematica in oggetto