Le VIDEOINTERVISTE di Confcommercio: Autotrasporto e Mobilità sostenibile

a cura di Enrico Zavi, responsabile Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità

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L’Autotrasporto e la Mobilità sostenibile rappresentano due pilastri del sistema dei trasporti di oggi e del prossimo futuro. Le politiche europee sui trasporti  sono sempre più orientate al perseguimento della sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ovvero, dal punto di vista ambientale economico e sociale.

“mantra” più volte ripetuti dai policy makers del settore sono da un lato quello di “internalizzare i costi esterni dell’autotrasporto”, ovvero accrescere il costo del trasporto su gomma per coprire integralmente i costi ambientali da esso generati (principio del “chi più inquina più paga”) e dall’altro quello del “riequilibrio modale”, ovvero ridimensionare la quota del trasporto di merci e passeggeri che avviene su strada in favore di altre soluzioni di trasporto (mare e ferro in primis) meno impattanti. Nella realtà, non sempre dette misure sono in grado di soddisfare con efficacia ed efficienza le esigenze della domanda di trasporto. D’altra parte, lo sviluppo tecnologico ha reso il trasporto su gomma moderno molto più sostenibile e sicuro che nel passato e il livello della tassazione su di esso gravante è estremamente pesante, al punto da più che coprire i costi generati sull’ambiente.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di autotrasporto di merci e misure non prive di criticità sul fronte della mobilità sostenibile.

Per l’autotrasporto una prima e importante novità, positiva per la competitività del settore, è stata il chiarimento in tema di accisa per il gasolio commerciale, che ha scongiurato definitivamente l’entrata in vigore di un previsto taglio del 15% dei crediti d’imposta relativi ai parziali rimborsi ( 21 centesimi di euro per litro di gasolio cfr. ns.circ.n.3/2019) delle accise sul gasolio previsti per i consumi effettuati dai veicoli pesanti. Positivo, anche, almeno negli intenti, l’intervento di rimborso parziale alle imprese di autotrasporto delle spese sostenute per il conseguimento da parte dei giovani assunti a tempo indeterminato della patente e delle carte di qualificazione del conducente, al fine di fronteggiare la cronica carenza di conducenti professionali (in Italia stimata in circa 15 mila unità). Invero, alcune criticità della disposizione, in particolare la sua valenza retroattiva e i limiti e le modalità di rimborso alle imprese, rischiano, se non corrette, di vanificarne l’efficacia.

In occasione del Forum Internazionale sui Trasporti di Cernobbio del 2017, la Confederazione quantificò in circa 568 milioni di euro l’anno il mancato fatturato delle imprese di autotrasporto italiane generato dal fermo dei mezzi indotto dai ritardi nell’effettuazione delle verifiche tecniche annuali da parte degli uffici della Motorizzazione Civile.

Per rispondere a tale criticità, la legge di bilancio, pur con alcune imperfezioni tecniche in fase di superamento, ha previsto, così come avviene per le auto, la possibilità di far effettuare le revisioni anche dei mezzi pesanti eccedenti il peso totale a terra di 3,5 tonnellate, purché non destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di temperatura controllata ATP, presso autofficine private autorizzate dal Ministero dei Trasporti.

Gli obiettivi complessi della Mobilità Sostenibile, per essere meglio perseguiti, richiederebbero una strategia organica d’intervento (DAFI e PUMS) nel settore, tecnicamente validata e ispirata al principio della neutralità tecnologica, ovvero orientata a promuovere la sostenibilità attingendo a tutte le migliori tecnologie disponibili, senza scelte aprioristiche in favore di una o di un’altra. Nella legge di bilancio, però, tutto ciò manca, con una pluralità di misure “ideologicamente” in favore della mobilità elettrica, la cui presunta natura salvifica è stata, per altro, da ultimo messa in discussione da uno studio dell’Agenzia Europea per l’ambiente.

Infatti, il critico meccanismo bonus –malus della cosiddetta “ecotassa” prevede, per gli acquisti di autovetture nuove dal 1° marzo 2019, una penalizzazione variabile da €1.100 a €2.500 per le auto con emissioni di più di 160 grammi di CO2 per chilometro, e la concessione di contributi per le auto con emissioni inferiori a 70 grammi fino a € 6.000 per quelle più pulite (inferiori a 20 grammi di CO2 al Km) con contestuale rottamazione di mezzi più inquinanti (con esclusione degli Euro 0). Le emissioni sono calcolate con il c.d. metodo “dal serbatoio alla ruota”, ovvero il consumo e le emissioni prodotte in movimento, che comporta l’imputazione di 0 grammi di CO2 ai veicoli elettrici, finendo con il premiare solo quest’ultimi. Inoltre, la legge prevede la sperimentazione della circolazione su strada, in deroga alle disposizioni del Codice, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard e monopattini), la previsione del libero accesso dei veicoli elettrici ed ibridi nelle ZTL (zone pedonali e zone di rilevanza urbanistica stabilite dai Comuni), le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici, con contestuale rottamazione di analoghi veicoli di categoria Euro 0,1 e 2.

FAQ

Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale, di che tipo di beneficio si tratta?

L’agevolazione prevista dall’art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche concernente la riduzione dell’aliquota di accisa gravante sul gasolio commerciale costituisce un rimborso dell’onere conseguente alla maggior accisa applicata al gasolio commerciale che è assoggettato a imposta con aliquota ridotta pari a 403,220 euro per mille litri di prodotto. La misura del beneficio è determinata, dunque, dalla differenza tra l’aliquota di accisa applicata sul gasolio usato come carburante e l’aliquota di 403,220 euro per mille litri del gasolio commerciale. Il rimborso, che può essere ottenuto in denaro o in compensazione, deve essere richiesto presentando una un’apposita dichiarazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo di gasolio commerciale.

Che si intende per gasolio commerciale? Quali sono i soggetti ammessi al beneficio?

Come indicato dall’art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impegnato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 e inferiori, per l’esercizio delle seguenti attività:

  •  attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  •  attività di trasporto persone svolta da Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di trasporto;
  •  attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Cosa è la direttiva DAFI?

Con il termine DAFI si intende la direttiva 2014/94/UE per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita in Italia con il decreto legislativo n.257 del 16 dicembre 2016.
La direttiva europea e il relativo decreto legislativo si collegano all’adozione, da parte di ogni Stato membro dell’Unione Europea, di un Quadro strategico nazionale in cui si delineano le linee di azione per lo sviluppo di un mercato per ognuna delle tipologie di combustibile con minor impatto ambientale (elettrico, gas naturale e idrogeno), con l’obiettivo di avere una politica europea comune in materia.

Cosa sono i PUMS?

Un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è  uno strumento di pianificazione strategica che, in  un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10  anni),  sviluppa  una visione di sistema della mobilita’ urbana  (preferibilmente  riferita all’area della Città’ metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale  ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a  migliorare l’efficacia e l’efficienza del  sistema  della  mobilità  e  la  sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. Sono tenuti all’adozione del PUMS le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni  e  le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti. L’adozione dei PUMS secondo le recenti  linee guida nazionali è una condizione necessaria per le Città metropolitane al fine di poter accedere alle risorse statali per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto rapido di massa (metropolitane, tramvie, etc).

È vero che dall’Ecotassa saranno colpite anche le auto per famiglia? Ci sono tipologie di veicoli esentatati dalla tassa?

Si, sebbene il  Governo abbia parzialmente corretto la bozza iniziale di legge, introducendo una fascia di veicoli che non avranno né il beneficio né la penalizzazione e che dovrebbe comprendere le vetture più economiche, sono oltre 1.250 i modelli che saranno tassati. I veicoli per uso speciale (camper, autocaravan, auto funebri e autoambulanze) non saranno assoggettati all’ecotassa.