Le VIDEOINTERVISTE di Confcommercio: Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA
a cura di Vincenzo De Luca, responsabile Fiscalità d’Impresa
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Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA ed accise
Nel 2019 l’IVA non verrà aumentata: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale 12,4 miliardi di euro.
È opportuno ricordare che se non fossero state eliminate queste clausole, a partire dal 1° gennaio 2019, l’aliquota IVA ordinaria sarebbe passata dal 22% al 24,2%, e quella ridotta dal 10% al 11,5%.
Ora, però, è necessario – sia attraverso l’impulso alla crescita sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all’evasione fiscale – continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021.
Si ricorda, infatti, che:
- per il 2020, è previsto l’incremento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 10% (che, quindi, salirebbe al 13%) più l’incremento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 25,2%), che produrrebbero maggiori imposte per circa 23 miliardi di euro;
- per il 2021, è previsto un ulteriore incremento di 1,3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata dal 25,2% al 26,5%).
Tale aumento, sommato all’incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per oltre 28 miliardi di euro.
In merito all’incremento dell’accisa sui carburanti per autotrazione viene, inoltre, previsto un obiettivo di gettito pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi (anziché 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021) da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Deducibilità IMU corrisposta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF)
A decorre dal 1° gennaio 2019, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali all’attività economica è raddoppiata, ossia passa dal 20% 40%.
Le modifiche apportate in materia di deducibilità dell’IMU devono intendersi, peraltro, applicabili anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano, nonché all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati dal possessore esclusivamente nell’esercizio dell’arte, professione o impresa commerciale. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014), è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa a immobili adibiti all’uso promiscuo.
Nella medesima Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul meccanismo applicativo della norma: in particolare, è stato precisato che l’IMU è deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento, ai sensi dell’articolo 99 del TUIR.
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef che adottano il “regime di cassa”
Il nuovo “regime di cassa” per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.
In assenza del riporto delle perdite il «regime di cassa» risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.
Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.
In pratica, è stato esteso alle imprese individuali (sia in contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da:
- riporto in avanti illimitato temporalmente;
- ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d’impresa, per gli anni successivi fino all’80% del reddito d’impresa;
- riporto limitato al solo reddito d’impresa.
- Conseguentemente, per le imprese individuali in contabilità ordinaria:
- viene meno il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata;
- l’ammontare delle perdite rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa, passa all’80% dopo il terzo anno;
- il riporto rimane limitato al solo reddito d’impresa.
Conseguentemente, alle imprese individuali in contabilità semplificata, a cui non era consentito il riporto delle perdite:
- si applica il regime IRES.
In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del “regime di cassa” e, in particolare, dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, al fine di distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l’Erario, per quest’ultima tipologia di imprese, è stato previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:
- le perdite del periodo d’imposta 2017 – non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo d’imposta 2017 – sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% (redditi maturati nel 2018 e nel 2019) e al 60% (reddito maturato nel 2020);
- le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021 – a regime – le perdite saranno computate in diminuzione dei relativi redditi, in misura non superiore all’80% dei medesimi redditi.
REGIME TRANSITORIO | ||||
Perdite | Percentuali del reddito prodotto utilizzabili per lo scomputo delle perdite | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
2017 | 40% | 40% | 60% | 80% |
2018 | 40% | 60% | 80% | |
2019 | 60% | 80% |
Estensione del regime forfettario dei contribuenti minimi
Il regime forfetario, come noto, è il regime naturale dei contribuenti di piccole dimensioni, sia esercenti attività d’impresa, sia arti e professioni, in forma individuale, che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione, semplificazione in tema di IVA (tra le quali l’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica) ed esenzione ai fini IRAP.
In specie, sul reddito, determinato in via forfetaria, si applica, per i primi 5 anni di attività, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, pari al 5%. Trascorsi i 5 anni, l’imposta è pari al 15%.
Con la legge di Bilancio 2019, innanzitutto, è stato ampliata la platea di soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfetario, elevando a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati; in base alle regole originariamente vigenti, i valori soglia dei ricavi/compensi percepiti erano, oltre che inferiori a 65.000 euro, anche diversi a seconda del tipo di attività esercitata (come è possibile osservare nella seguente tabella).
Settore economico | Limite dei ricavi / compensi |
Industrie alimentari e delle bevande | 45.000 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 50.000 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40.000 |
Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 |
Intermediari del commercio | 25.000 |
Attivitàdei servizi di alloggio e di ristorazione | 50.000 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 |
Altre attività economiche | 30.000 |
Restano identiche le modalità di determinazione del reddito imponibile. Tale reddito, infatti, continua a determinarsi applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, in misura variabile a seconda del tipo di attività svolta (come è possibile osservare nella seguente tabella).
Settore economico | Coefficiente di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Intermediari del commercio | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 78% |
Altre attività economiche | 67% |
È stato, poi, reso più semplice l’accesso al regime: il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi, riferita al periodo d’imposta precedente, diviene l’unico requisito di accesso, poiché vengono eliminati i limiti di accesso relativi al costo de beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro). Il regime forfetario cesserà di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.
Viene confermata l’esclusione dal regime forfetario, già stabilita dalle lettere a), b) e c) del comma 57, dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, per i seguenti soggetti titolari di partita IVA:
- non residenti, ad eccezioni dei soggetti UE o SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali a fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Vengono modificate, invece, le fattispecie di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del medesimo comma 57:
Sono esclusi dal regime in oggetto gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni per l’esercizio, in forma associata, di arti e professioni ed imprese familiari. Rispetto a quanto previsto dalla disposizione originaria, l’esclusione è stata estesa anche a coloro che partecipano ad una impresa familiare.
Non possono fruire del regime forfetario i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Rispetto alla disposizione originaria, l’esclusione è stata estesa al possesso di quote in qualunque SRL, non solo alle SRL che hanno optato per la trasparenza, purché sussistano anche i requisiti del controllo e della riconducibilità delle attività.
Il lavoratore autonomo o l’imprenditore può, dunque, usufruire del regime forfetario, anche se ha quote in una SRL, purché tali quote non siano di controllo e l’attività sia diversa.
Per verificare il controllo, si deve ricorrere all’art. 2359 del cc: il controllo sussiste se il contribuente dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea; mentre sussiste il controllo indiretto, qualora il contribuente possiede il 51% di una società, la quale, a sua volta, detiene il 51% di una SRL che svolge attività simile alla sua.
Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione di esclusione, in base alla quale sono esclusi dal regime gli esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5/01179, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che tale previsione mira ad evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo. Di conseguenza, il praticante, mai stato lavoratore subordinato, può accedere al regime agevolato in esame, anche se, terminata la pratica, fatturerà prevalentemente all’ex dominus.
Si segnala, inoltre, l’esistenza di un emendamento al DL Semplificazioni (attualmente in corso di conversione in legge) volto ad evitare l’applicazione della causa di esclusione, in base alla quale non può applicare il regime forfetario il contribuente la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, nei confronti di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver terminato il periodo di pratica obbligatoria.
Ove tale emendamento diventasse legge, anche il praticante, che è stato lavoratore subordinato, potrà accedere al regime agevolato.
Infine, una novità riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i pensionati. In base alle regole originariamente vigenti, il regime forfetario poteva essere utilizzato solo dai lavoratori dipendenti e dai pensionati che, nell’anno precedente, avevano conseguito un reddito di lavoro dipendenti e assimilati inferiore a 30.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 2019, il regime in esame potrà essere utilizzato indipendentemente dal quantum di reddito ottenuto a titolo di lavoro dipendente o di pensione.
Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti o professioni
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, possono avvalersi di una tassazione agevolata: sul reddito, determinato secondo le ordinarie disposizioni in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, potrà essere applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, pari al 20%.
Tale regime ha carattere opzionale (a differenza del regime forfetario per i contribuenti minimi), dunque, i contribuenti che possiedono i predetti requisiti reddituali dovranno esercitare una specifica opzione per fruire di tale regime sostitutivo, in luogo dell’ordinaria tassazione progressiva IRPEF.
Un’ulteriore differenza rispetto al regime forfetario per i contribuenti minimi, è data dal fatto che, in questo caso, il reddito imponibile è determinato in via analitica in base alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Le cause di esclusione sono le medesime previste per il regime forfetario dei contribuenti minimi. Sono, dunque, esclusi:
- i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, a SRL o ad associazioni in partecipazione. Con riferimento ad SRL e ad associazioni in partecipazione, l’esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.
Le semplificazioni per coloro che applicheranno l’imposta sostitutiva saranno le seguenti:
- i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
- le persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge, ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- sussiste l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario. Resta, però, fermo l’obbligo di fatturazione elettronica.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione
Con il regime in esame, è stata introdotta la possibilità di usufruire di un IRES ridotta sugli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. È stato previsto che, dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR);
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Ai fini del computo, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti. Non rilevano gli utili accantonati a riserva, ex art. 2433 cc., ai sensi del quale, in caso di perdita di capitale sociale, non può farsi luogo alla ripartizione di utili.
Per “investimento”, deve intendersi la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
La norma, poi, individua puntualmente il calcolo, per ciascun periodo d’imposta, dell’ammontare degli investimenti rilevanti. Tale ammontare è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti, a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare degli investimenti deve, in specie, essere calcolato nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli menzionati, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di immobili e veicoli, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Ai fini dell’agevolazione in esame, non rileva il costo sostenuto per l’investimento, quindi, ma, di anno in anno, la quota di ammortamento dei beni materiali strumentali, acquisiti a decorrere dal 2019.
Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che:
- tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
- e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018).
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
- la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
- la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;.
- la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
Queste disposizioni si applicano, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.