Misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020 (Serie Generale n. 90) è stata pubblicata la Legge n. 21 del 2 aprile 2020, con cui è stato convertito in legge, con alcune modifiche, il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, attraverso il quale sono state adottate alcune misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Di seguito, si esaminano, in breve, le principali disposizioni normative.
1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art.1)
In favore di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, con reddito complessivo non superiore a euro 28.000, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo non rilevante ai fini IRPEF per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.
Tale somma, determinata in funzione del periodo di lavoro effettuato, spetta sempre che l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro, per l’anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall’anno 2021. La norma in esame disciplina, inoltre, specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa. In particolare, in base alla nuova disposizione, i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il trattamento integrativo eventualmente spettante – ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio
2020 – verificando la sua spettanza in sede di conguaglio.
Qualora risulti, in tale sede, che il trattamento integrativo non sia dovuto, i medesimi sostituti d’imposta devono recuperare il relativo importo, il quale dovrà essere determinato al netto dell’ulteriore detrazione – prevista dal successivo art. 2 del medesimo decreto – eventualmente spettante.
L’articolo in esame dispone, inoltre, che, qualora l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta, infine, recuperano il trattamento integrativo erogato mediante l’istituto della compensazione, nell’ambito del modello di pagamento F24.
2. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2)
Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro, l’articolo in esame prevede il riconoscimento di una ulteriore detrazione, anch’essa rapportata al periodo di lavoro effettuato. Tale misura agevolativa è pari a:
480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro.
480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Nello specifico, per la predetta fascia reddituale, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Tale intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.
Anche l’articolo in esame disciplina le specifiche modalità operative afferenti la predetta misura agevolativa, prevedendo che i sostituti d’imposta riconoscano tale ulteriore detrazione, il cui ammontare dovrà essere ripartito sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, e verifichino la spettanza della stessa in sede di conguaglio. Nell’ipotesi in cui tale ulteriore detrazione risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta devono procedere con il recupero del relativo importo e, se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie (art. 3)
La disposizione di cui al comma 1, dell’articolo in esame, abroga la disciplina relativa al credito riconosciuto ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, dal comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR (c.d. Bonus Renzi). Inoltre, ai fini della corretta determinazione e spettanza delle misure agevolative in parola (di cui ai precedenti articoli 1 e 2), l’articolo in esame dispone che, nel reddito complessivo, devono essere ricomprese anche le quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori (di cui all’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010) nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” (di cui all’art. 16, del D.Lgs. n.147/2015).
Per i medesimi fini il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.