Normativa sul “whistleblowing” e scadenze per i datori di lavoro
A decorrere dal 17 dicembre, i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pari almeno a 50 e fino a 249 devono istituire un canale con cui si possano segnalare le violazioni di disposizioni normative nazionali o Comunitarie che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, e di cui i segnalatori siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
Si ricorda che l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna è in vigore dal 15 luglio 2023, per i datori di lavoro che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di almeno 250. Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso. Il primo anno da considerare è quello precedente all’entrata in vigore del decreto in esame. Inoltre, ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati deve farsi riferimento al valore medio degli addetti al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura.
I datori di lavoro, sentite le RSA/RSU, devono attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del “whistleblower”, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
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