Nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancor più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (cfr. nostra circolare n.74 del 2020).

La novità principale consiste nella sospensione di alcune attività economiche, di seguito elencate analiticamente.

strutture turistico ricettive

Il decreto non menziona gli alberghi né altre strutture turistico ricettive. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sentito per le vie brevi, ha confermato che gli alberghi non sono soggetti alla sospensione.

Resta ferma, per le strutture ricettive che vi abbiano interesse, la possibilità di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

commercio al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

pubblici esercizi

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel silenzio della norma, si ritiene che siano confermate le interpretazioni relative ai precedenti provvedimenti, che consentono alle strutture ricettive di svolgere attività di somministrazione e bar esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

servizi alla persona

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse).

servizi bancari, finanziari, etc.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro­alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

attività produttive ed attività professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il decreto raccomanda che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

In relazione a quanto sopra, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

lavoro agile

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (cfr. nostre circolari n. 47 e n. 67 del 2020).

decorrenza e durata

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

A partire dal 12 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le nuove disposizioni, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (cfr. nostre circolari n. 67, n. 70, e n. 72 del 2020)

Cliccando qui potete scaricare il testo del provvedimento. Ma restiamo a disposizione per ogni informazione ulteriore.

Qui invece potete trovare la sezione che porta al sito di Fipe con aggiornamenti in tempo reale e il riepilogo dei provvedimenti normativi.

 

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Vi ricordiamo inoltre che, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale e nazionale, i nostri uffici osserveranno il seguente orario e le seguenti modalità di accesso:

  • Gli uffici saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per pagamenti e pratiche non rinviabili, previo appuntamento.
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