Nuovo decreto legge 5 gennaio. Le regole fino al 15 gennaio

Il Consiglio dei Ministri, conclusosi nella tarda notte di ieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel momento di stesura della circolare in allegato, il testo del Decreto Legge non è ancora disponibile in Gazzetta Ufficiale e pertanto si riportano di seguito le indicazioni così come riassunte nel Comunicato stampa del Governo.

 Il testo del Decreto legge, scaricabile qui, prevede:

-per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Resta ferma l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, tra cui:

-il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5(consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità e salute);

obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

 -nei giorni 7 e 8 gennaio 2021si applicano le misure previste per la zona “gialla”. In tali giornate, pertanto:

-le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie ecc) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati. E’ sempre consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00;

-le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto.

Obbligo per tutti di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi negli esercizi ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto, nonché dell’applicazione delle Linee Guida per apertura delle attività economiche (quelle vigenti sono quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni l’8 ottobre).

nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”(articolo2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).

E’ vietato, pertanto, ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che per esigenze lavorative, studio, salute, necessità o per svolgere attività/usufruire servizi non disponibili in tale comune. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In tali giorni pertanto:

-le attività dei servizi di ristorazione(quali bar, pasticcerie, ristoranti) sono sospeseResta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, nonché le mense ed il catering continuativo su base contrattuale. La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati;

-le attività commerciali al dettaglio sono aperte senza limitazioni (eccezione fatta per la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, con deroga per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole). Si ricorda l’applicazione delle Linee Guida per apertura delle attività economiche (quelle vigenti sono quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni l’8 ottobre) e l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale.

Il Decreto Legge approvato rivede, infine, i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse” (le soglie che fanno scattare una o l’altra zona sono state abbassate.

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