Obbligo vaccinale per i lavoratori cinquantenni

Da martedì 15 febbraio 2022, i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono in Italia:

  • una attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni;
  • una attività di volontariato;
  • una attività di mera formazione, anche in qualità di discenti;

per accedere nei luoghi dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).

La disposizione (art. 4-quinquies, del D.L. n. 44/2021), che interessa sia i lavoratori del settore privato che quelli delle pubbliche amministrazioni, resterà operativa sino al 15 giugno 2022 e si applicherà anche a coloro i quali compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva al 15 febbraio 2022 (data di vigenza dell’obbligo).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne dovessero risultare privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, non potranno prestare la propria attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati.

Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore ma un adempimento ad una disposizione di natura legale, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione

Il lavoratore continuerà ad avere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque fino al 15 giugno 2022.

Sanzioni

Al lavoratore che dovesse accedere ai locali aziendali sarà applicata, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro; sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata.

Al datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto (art. 4, comma 1, DL n. 19/2020), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata.

Nel caso abbiate dei dipendenti cinquantenni non vaccinati e abbiate bisogno di una consulenza potete contattarci al numero 0187 5985 107

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