Prontuario asporto, misure per i locali in cui avviene il take away

Come noto, l’art. 1, comma 1, lett. aa) DPCM del 26.04.2020 ha sancito la possibilità, dal 4 fino al 17 maggio p.v. di effettuare, oltre alla consegna a domicilio (delivery) anche la vendita per asporto (take away) per tutti i servizi di ristorazione, vale a dire, quelli ricompresi nei Codici Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, caffetterie ecc.).

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti, si trasmette in allegato un prontuario (allegato 1) riportante alcune informazioni in ordine alla predisposizione in sicurezza del servizio ma, prioritariamente, merita ricordare che il delivery, come il take away, sono qualificabili come servizi accessori alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (specificatamente sul delivery vi è stata conferma anche tramite le FAQ del Governo).

Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. E’, quindi, nell’interesse dei nostri associati scongiurare che, per la realizzazione di tali servizi, possano essere imposti a livello locale adempimenti ulteriori a quelli ordinariamente collegati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Risulta altrettanto importante segnalare che il provvedimento nazionale non prevede limiti di orario all’esplicazione di dette attività né specifiche modalità con cui debbano avvenire gli ordini, dunque, in linea generale, deve ritenersi consentita anche la modalità “drive through”. La bontà di questa ricostruzione è supportata anche dalle FAQ sulla c.d. “fase2” , pubblicate ieri dal Governo, ove, tra l’altro, si prevede che per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti, contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, nel merito è intervenuta anche una circolare del Ministero dell’Interno (prot. n. 0029415 del 02.05.2020) rivolta a tutte le Prefetture italiane.

Tuttavia, è bene tener conto che le Regioni stanno via via avocando a sé maggiori poteri per un’autonoma regolamentazione e che secondo il DPCM del 26 aprile “si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”, ragion per cui sarà importante verificare l’eventuale esistenza di simili misure maggiormente limitative (con riferimento agli orari, alla categoria merceologica oggetto del servizio, alle modalità di prenotazione ecc.). Tale accorgimento verrà indicato anche nelle consulenze rese, in questo straordinario momento di emergenza, agli imprenditori direttamente dalla Federazione.

In conclusione, in allegato si trasmette un sintetico documento volto ad orientare gli imprenditori in ordine le principali buone prassi da consigliare agli associati in vista dell’apertura del servizio di vendita per asporto e, sperando di fare cosa gradita anche il link a cui reperire la III edizione del compendio normativo COVID-19 dedicato ai pubblici esercizi che, a partire da pag. 18, riporta i provvedimenti Regionali, con specifica indicazione delle relative tasks forces.

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