Sintesi D.L. estensione Super Green Pass e nuove quarantene
Pubblicato in GU il D.L. n. 229/2021 che, in considerazione dell’attuale situazione pandemica, modifica sin da oggi le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria ed estende, a partire dal 10 gennaio p.v. il regime del c.d. Super green pass.
Dunque, per quanto di interesse dei Pubblici Esercizi, alla luce della normativa nazionale vigente:
IN ZONA BIANCA E GIALLA
- SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc)
Premesso che non vigono limitazioni orarie all’esercizio dell’attività e il take away non richiede il possesso di green pass;
i. attualmente:
· il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
· il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass.
ii. a partire dal 10.01.2022:
· il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso sarà consentito solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
· sarà necessario il possesso del c.d. super green pass per accedere ai servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
*Mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base
- FESTE ED EVENTI ASSIMILATI
i. attualmente e fino al 31.01.2022 non consentite (ex art. 6, D.L. 221/2021).
ii. a partire dal 10.01.2022 sarà necessario il super green pass per accedere alle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
i. attualmente l’accesso è consentito ai clienti con green pass base;
ii. a partire dal 10.01.2022 l’accesso sarà consentito solo ai clienti muniti di super green pass;
- SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022 le attività sono sospese, tuttavia, ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell’Interno, previo confronto con la Prefettura locale, e fermo restando il rispetto delle disposizioni di settore, potrebbero esercitare l’attività del codice ateco secondario della ristorazione.
IN ZONA ARANCIONE
Si applica la medesima disciplina prevista per le zone bianca e gialla salvo che:
· SERVIZI DI RISTORAZIONE
per il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso attualmente è prescritto l’obbligo del c.d. super green pass
· SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
per l’accesso è già previsto il c.d. super green pass.
IN ZONA ROSSA – tutte le attività svolte dai P.E. sono sospese ad eccezione
· SERVIZI DI RISTORAZIONE
- sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e di take away fino alle ore 22.00, con eccezione degli esercizi con codice ateco prevalente 56.3 per i quali è consentito l’asporto fino alle 18.00;
- mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base
Infine, per quanto riguarda le novità introdotte in materia di quarantena e ai sensi di quanto specificato con Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre u.s.
- nel caso di contatti stretti (ad alto rischio) con un soggetto positivo al Covid da parte di:
1) soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
→ quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici
→ quarantena di 5 giorni, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose (booster, vale a dire di richiamo), oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti nei 120 giorni precedenti
→ non è prevista la quarantena, tuttavia, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;
→ occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi oppure, se ancora asintomatici, al 5 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
- nel caso di contatti a basso rischio che abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, nessuna quarantena ma necessarie le comuni precauzioni igienico-sanitarie, in caso contrario, occorrerà una sorveglianza passiva (auto monitoraggio per 14 giorni).
Invece, per quanto riguarda i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni
→ l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, a condizione che siano stati sempre asintomatici oppure asintomatici da almeno 3 giorni purché al termine degli stessi sia eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.