Stipendi, dal primo luglio si cambia: niente più retribuzione in contanti

Dal primo luglio le aziende non potranno più pagare la retribuzione in contanti a dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente dalla tipologia e durata del rapporto di lavoro instaurato.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, a seguito della nota emanata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, ricorda quindi tutte le indicazioni operative relative alle nuove disposizioni.

Le uniche modalità di pagamento consentite saranno infatti il bonifico bancario o postale, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente, l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o gli strumenti di pagamento elettronico. Le nuove disposizioni hanno come obiettivo quello di ottenere una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori nonché per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa utilizzando modalità di pagamento tracciabili. Poche le eccezioni: i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le sanzioni amministrative sono piuttosto salate: dai 1000 ai 5000 euro. La sanzione si applica nel caso in cui il datore di lavoro o committente utilizzi modalità differenti di pagamento rispetto al quelle previste dalla legge o abbia effettuato il pagamento con le modalità previste, ma il versamento delle somme dovute non sia realmente stato effettuato. Sarà pertanto necessario verificare che il pagamento sia stato disposto utilizzando gli strumenti previsti ex lege e che lo stesso sia andato a buon fine.

Sull’argomento sono pervenute alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio alcune richieste di chiarimento circa la possibilità di considerare fuori dall’obbligo alcune particolari tipologie di lavoro (esempio il lavoro intermittente). Su questo la legge e la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono abbastanza precisi nel definire il perimetro dell’applicazione della norma che, come detto in precedenza, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato.

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