Vendite promozionali in occasione del cosiddetto “Black Friday”
Come noto, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO, al fine di pervenire all’individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, in data 24 marzo 2011 è stato approvato il provvedimento n.11/31/CR11f/C11 recante: “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e di dare seguito a tale decisione con propri atti, individuando le seguenti scadenze:
– il primo giorno feriale antecedente l’Epifania – per i saldi invernali;
– il primo sabato del mese di luglio – per i saldi estivi.
La Regione Liguria, nella propria normativa (art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i.), ha stabilito che la data di inizio dei saldi invernali coincide con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e con D.G.R. n. 828 del 13 settembre 2016 ha recepito il Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 che contiene un’integrazione al suddetto Documento del 24 marzo 2011 per i saldi invernali, nei seguenti termini: “qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”. Ciò premesso, si comunica che per l’anno 2020 i SALDI INVERNALI decorrono da sabato 4 GENNAIO 2020 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania), terminano lunedì 17 febbraio 2020 e si rimanda al sito regionale per ulteriori informazioni in merito: http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/imprese-elavoro/commercio/saldi-invernali-2020.html
Giova rammentare che con la legge regionale n. 18 del 29 luglio 2016 (pubblicata sul BURL n. 15 del 30 luglio 2016 – parte I) recante “Modifiche alla legge regionale 2 Gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio)”, all’art. 10, è stato aggiunto il comma 4 bis all’articolo 111 della l.r. 1/2007 e s.m.i. che prevede che le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis) della detta l.r. n. 1/2007 e s.m.i. Inoltre, l’articolo 113 della l.r. n. 1/2007 e s.m.i. stabilisce il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti la data dei saldi, a partire dunque -per l’anno in corso dal giorno 25 novembre. La Giunta regionale, vista la richiesta delle associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e riconosciuta la valenza promozionale dell’iniziativa, con Deliberazione n. 828 del 14/10/2019 ha concesso la deroga al succitato divieto, esclusivamente per la giornata del cosiddetto “Black Friday”, concordato a livello internazionale per il giorno 29/11/2019. Resta inteso il rigoroso rispetto delle disposizioni delle disposizioni di cui all’art. 113 della citata l.r. n. 1/2007.