Vietato lavorare all’aperto nelle giornate a rischio elevato per ondate di calore, quando scatta l’obbligo di stop
La Spezia, 08 agosto 2024 – In data 2 agosto u.s. è stata pubblicata l’ordinanza della Regione Liguria n° 1/2024 relativa alla tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio calore che svolgono attività lavorativa in esterno.
L’ordinanza è valida per tutte le aree o zone del territorio della regione Liguria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
L’ordinanza dispone , fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio ligure tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet CLICCANDO QUI riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
Fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.
Sullo stesso argomento ricordiamo la recente sottoscrizione del protocollo di intesa relativo alle indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro tra la Prefettura della Spezia, i rappresentanti degli enti istituzionali (Capitaneria di porto, Vigili del fuoco, Autorità portuale, ASL 5 Spezzino, Ispettorato del lavoro, INAIL, Camera di Commercio) e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori.
Tale protocollo ricorda tra l’altro, tra le procedure organizzative, la possibilità di attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate e l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio calore, in riferimento alla tipologia di lavorazione svolta.
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CLICCA QUI per leggere il protocollo d’intesa recante indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro.